Punto informativo per  la conoscenza e la promozione dell’istituto dell’amministratore di sostegno attraverso eventi formativi, convegni e seminari e punto di assistenza in tutti gli adempimenti per la nomina e la gestione dell’amministratore di sostegno

CHI È L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L’Amministratore di sostegno (AdS) è un soggetto nominato dal Giudice tutelare per curare, anche temporaneamente, gli interessi personali e patrimoniali di una persona non autonoma a causa di una condizione di fragilità.

La sua finalità è quella “di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (legge n. 6 del 9 gennaio 2004, art. 1).

 L’AdS può essere nominato in situazioni molto diverse: dai casi di perdita totale e permanente dell’autonomia personale a quelli di perdita parziale e/o temporanea.

QUANDO PUÒ SERVIRE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ART. 404 CC)

Possono avere necessità di un AdS:

  • persone con disabilità di ordine fisico, intellettivo, psichico o sensoriale;
  • anziani non autosufficienti;
  • persone con malattia degenerativa o in fase terminale;
  • persone con problemi di salute mentale;
  • persone con dipendenza patologica da sostanze stupefacenti, alcool o gioco d’azzardo;
  • persone con grave disagio sociale.

La nomina può essere superflua se l’interessato:

  • ha un’adeguata rete protettiva e le sue necessità di cura vengono adeguatamente risolte attraverso l’attivazione dei servizi territoriali o specialistici;
  • non ha beni immobili o capitali consistenti da gestire e può curare i propri interessi economici attraverso altri strumenti (delega ad operare o cointestazione del conto, procura notarile…);
  • ha esclusivamente problemi sanitari o di salute per i quali mantiene il suo diritto all’autodeterminazione in quanto ritenuto sufficientemente in grado di intendere e volere.

CHI PUÒ RICHIEDERE LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
(ART. 406 CC ART. 417 CC)

La domanda può essere presentata da:

  • lo stesso interessato;
  • il coniuge;
  • la persona stabilmente convivente;
  • i genitori;
  • i figli;
  • i fratelli o le sorelle;
  • altro parente entro il IV grado;
  • gli affini entro il II grado;
  • il tutore;
  • il Pubblico Ministero;
  • i responsabili dei servizi sanitari e sociali.

Se una persona non legittimata a proporre ricorso è a conoscenza di una situazione di rischio o pregiudizio (fragilità, isolamento, malattia, circonvenzione,  etc.), è opportuno che la segnali al Pubblico Ministero che, fatte le necessarie verifiche, potrà eventualmente presentare un’istanza di nomina di AdS.

GRADO DI PARENTELA E AFFINITÀCHI SONO
Parenti entro il primo gradogenitori, figli
Parenti entro il secondo gradofratelli, nonni, nipoti (figli dei figli)
Parenti entro il terzo gradobisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori)
Parenti entro il quarto gradoprimi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli)
Affini di primo gradoconiuge (marito, moglie)
Affini di secondo gradosuoceri, generi, nuore, cognati e cognate

CHI PUÒ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ART. 408 CC)

La scelta dell’AdS spetta al Giudice tutelare e va fatta con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario.

È possibile segnalare già nel ricorso il nominativo di una persona disponibile a svolgere l’incarico.
In mancanza di una designazione dell’interessato o di altre indicazioni, il Giudice, valutata l’idoneità e l’insussistenza di ragioni ostative, può nominare:

  • il coniuge, purché non separato legalmente;
  • la persona stabilmente convivente;
  • il genitore;
  • il figlio;
  • il fratello/la sorella;
  • altro parente entro il IV grado o affine entro il II.

Il Giudice può scegliere di nominare anche un professionista (avvocato, commercialista, medico) o altra persona ritenuta idonea (un amico, un conoscente o un volontario) che si è resa disponibile a svolgere l’incarico.

La legge vieta di nominare AdS gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

POTERI DELL’ADS

All’AdS competono: 

  • la cura della persona del beneficiario;
  • la gestione del suo patrimonio e dei suoi interessi.

I compiti specifici vengono declinati dal Giudice nel decreto di nomina, stabilendo così ì limiti dell’intervento dell’AdS.

 Possono essere responsabilità di natura personale, cioè la possibilità di compiere azioni o scelte che riguardano la tutela della salute, fisica e psichica e la cura generale dell’individuo (ad esempio, acquisire informazioni sanitarie e ritirare documentazione clinica, consentire verifiche diagnostiche e terapie, collaborare con i servizi sociali e sanitari nella definizione degli interventi di assistenza e di cura).

Ma possono essere anche responsabilità di natura patrimoniale, cioè la possibilità di compiere scelte e azioni che riguardano la sfera degli interessi economici del beneficiario (ritiro della pensione o riscossione dello stipendio, pagamento delle utenze domestiche, richieste di sostegno e/o di accompagnamento, gestione del conto corrente, postale, di assicurazioni, titoli ecc.).

 L’AdS ha anche il compito di gestire gli interessi amministrativi del beneficiario come la presentazione e sottoscrizione della denuncia dei redditi, di istanze a enti pubblici per richiesta di assistenza economica e/o sociale, il rinnovo della carta di identità o il cambio di residenza.

 L’AdS può agire mediante una funzione di assistenza quando affianca e supporta la persona debole nella conduzione di determinate attività o scelte o di rappresentanza quando sostituisce il beneficiario nel compimento di specifici atti.

ATTI ECCEDENTI I LIMITI DEL DECRETO

Per compiere alcuni atti non previsti dal decreto o eccedenti quanto disposto, così come in tutti i casi di straordinaria amministrazione, l’AdS deve essere autorizzato dal Giudice.

 Principali atti di straordinaria:

  • vendita o acquisto di un immobile;
  • vendita o acquisto di beni mobili registrati di valore;
  • operazioni di investimento (acquisto/vendita titoli, sottoscrizione polizze, riscossione di capitali;
  • accettazione o rinuncia di eredità con beneficio di inventario;
  • accettazione di donazione o legati soggetti a pesi o condizioni;
  • cancellazione di ipoteche;
  • stipula di contratti di locazione ultranovennali;
  • promozione di giudizi;
  • divisioni e relativi giudizi;
  • compromessi, transazioni e accettazione di concordati.

DOVERI DELL’ADS

L’AdS è tenuto a:

  • rispettare i limiti e le indicazioni definiti nel decreto di nomina;
  • svolgere personalmente le proprie funzioni;
  • amministrare il patrimonio con “la diligenza del buon padre di famiglia” nel primario ed esclusivo interesse del beneficiario;
  • presentare al Giudice le necessarie istanze di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione;
  • rispettare le aspirazioni e le capacità residue del beneficiario e informare il Giudice in caso di dissenso con il beneficiario;
  • presentare annualmente al giudice la relazione e il rendiconto economico;
  • alla cessazione dell’incarico, consegnare i beni e presentare il rendiconto finale.