Punto informativo per la conoscenza e la promozione dell’istituto dell’amministratore di sostegno attraverso eventi formativi, convegni e seminari e punto di assistenza in tutti gli adempimenti per la nomina e la gestione dell’amministratore di sostegno
CHI È L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L’Amministratore di sostegno (AdS) è un soggetto nominato dal Giudice tutelare per curare, anche temporaneamente, gli interessi personali e patrimoniali di una persona non autonoma a causa di una condizione di fragilità.
La sua finalità è quella “di assicurare la migliore tutela, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (legge n. 6 del 9 gennaio 2004, art. 1).
L’AdS può essere nominato in situazioni molto diverse: dai casi di perdita totale e permanente dell’autonomia personale a quelli di perdita parziale e/o temporanea.
QUANDO PUÒ SERVIRE L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ART. 404 CC)
Possono avere necessità di un AdS:
- persone con disabilità di ordine fisico, intellettivo, psichico o sensoriale;
- anziani non autosufficienti;
- persone con malattia degenerativa o in fase terminale;
- persone con problemi di salute mentale;
- persone con dipendenza patologica da sostanze stupefacenti, alcool o gioco d’azzardo;
- persone con grave disagio sociale.
La nomina può essere superflua se l’interessato:
- ha un’adeguata rete protettiva e le sue necessità di cura vengono adeguatamente risolte attraverso l’attivazione dei servizi territoriali o specialistici;
- non ha beni immobili o capitali consistenti da gestire e può curare i propri interessi economici attraverso altri strumenti (delega ad operare o cointestazione del conto, procura notarile…);
- ha esclusivamente problemi sanitari o di salute per i quali mantiene il suo diritto all’autodeterminazione in quanto ritenuto sufficientemente in grado di intendere e volere.
CHI PUÒ RICHIEDERE LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
(ART. 406 CC ART. 417 CC)
La domanda può essere presentata da:
- lo stesso interessato;
- il coniuge;
- la persona stabilmente convivente;
- i genitori;
- i figli;
- i fratelli o le sorelle;
- altro parente entro il IV grado;
- gli affini entro il II grado;
- il tutore;
- il Pubblico Ministero;
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali.
Se una persona non legittimata a proporre ricorso è a conoscenza di una situazione di rischio o pregiudizio (fragilità, isolamento, malattia, circonvenzione, etc.), è opportuno che la segnali al Pubblico Ministero che, fatte le necessarie verifiche, potrà eventualmente presentare un’istanza di nomina di AdS.
| GRADO DI PARENTELA E AFFINITÀ | CHI SONO |
|---|---|
| Parenti entro il primo grado | genitori, figli |
| Parenti entro il secondo grado | fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli) |
| Parenti entro il terzo grado | bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori) |
| Parenti entro il quarto grado | primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli) |
| Affini di primo grado | coniuge (marito, moglie) |
| Affini di secondo grado | suoceri, generi, nuore, cognati e cognate |
CHI PUÒ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ART. 408 CC)
La scelta dell’AdS spetta al Giudice tutelare e va fatta con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario.
È possibile segnalare già nel ricorso il nominativo di una persona disponibile a svolgere l’incarico.
In mancanza di una designazione dell’interessato o di altre indicazioni, il Giudice, valutata l’idoneità e l’insussistenza di ragioni ostative, può nominare:
- il coniuge, purché non separato legalmente;
- la persona stabilmente convivente;
- il genitore;
- il figlio;
- il fratello/la sorella;
- altro parente entro il IV grado o affine entro il II.
Il Giudice può scegliere di nominare anche un professionista (avvocato, commercialista, medico) o altra persona ritenuta idonea (un amico, un conoscente o un volontario) che si è resa disponibile a svolgere l’incarico.
La legge vieta di nominare AdS gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
POTERI DELL’ADS
All’AdS competono:
- la cura della persona del beneficiario;
- la gestione del suo patrimonio e dei suoi interessi.
I compiti specifici vengono declinati dal Giudice nel decreto di nomina, stabilendo così ì limiti dell’intervento dell’AdS.
Possono essere responsabilità di natura personale, cioè la possibilità di compiere azioni o scelte che riguardano la tutela della salute, fisica e psichica e la cura generale dell’individuo (ad esempio, acquisire informazioni sanitarie e ritirare documentazione clinica, consentire verifiche diagnostiche e terapie, collaborare con i servizi sociali e sanitari nella definizione degli interventi di assistenza e di cura).
Ma possono essere anche responsabilità di natura patrimoniale, cioè la possibilità di compiere scelte e azioni che riguardano la sfera degli interessi economici del beneficiario (ritiro della pensione o riscossione dello stipendio, pagamento delle utenze domestiche, richieste di sostegno e/o di accompagnamento, gestione del conto corrente, postale, di assicurazioni, titoli ecc.).
L’AdS ha anche il compito di gestire gli interessi amministrativi del beneficiario come la presentazione e sottoscrizione della denuncia dei redditi, di istanze a enti pubblici per richiesta di assistenza economica e/o sociale, il rinnovo della carta di identità o il cambio di residenza.
L’AdS può agire mediante una funzione di assistenza quando affianca e supporta la persona debole nella conduzione di determinate attività o scelte o di rappresentanza quando sostituisce il beneficiario nel compimento di specifici atti.
ATTI ECCEDENTI I LIMITI DEL DECRETO
Per compiere alcuni atti non previsti dal decreto o eccedenti quanto disposto, così come in tutti i casi di straordinaria amministrazione, l’AdS deve essere autorizzato dal Giudice.
Principali atti di straordinaria:
- vendita o acquisto di un immobile;
- vendita o acquisto di beni mobili registrati di valore;
- operazioni di investimento (acquisto/vendita titoli, sottoscrizione polizze, riscossione di capitali;
- accettazione o rinuncia di eredità con beneficio di inventario;
- accettazione di donazione o legati soggetti a pesi o condizioni;
- cancellazione di ipoteche;
- stipula di contratti di locazione ultranovennali;
- promozione di giudizi;
- divisioni e relativi giudizi;
- compromessi, transazioni e accettazione di concordati.
DOVERI DELL’ADS
L’AdS è tenuto a:
- rispettare i limiti e le indicazioni definiti nel decreto di nomina;
- svolgere personalmente le proprie funzioni;
- amministrare il patrimonio con “la diligenza del buon padre di famiglia” nel primario ed esclusivo interesse del beneficiario;
- presentare al Giudice le necessarie istanze di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione;
- rispettare le aspirazioni e le capacità residue del beneficiario e informare il Giudice in caso di dissenso con il beneficiario;
- presentare annualmente al giudice la relazione e il rendiconto economico;
- alla cessazione dell’incarico, consegnare i beni e presentare il rendiconto finale.
